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Accertamento della professione forense: cosa cambia?

Accertamento della professione forense: cosa cambia?
L’effettività dell’esercizio della professione non presuppone più il minimo di cinque incarichi annui.
La professione forense deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
È quanto disposto dall’art. 21 della Legge n. 247 del 2012. La previsione di questa condizione per l’esercizio della attività professionale si è resa necessaria in quanto in passato vi è stato un divario notevole tra gli iscritti all’albo e i professionisti effettivamente attivi.
Tali modalità di svolgimento dell’attività professionale sono oggi, infatti, requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo: la mancanza non giustificata di anche uno solo dei requisiti richiesti comporta pertanto la cancellazione dall’albo.
La Legge forense prevede inoltre che le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione siano disciplinate con regolamento.

A tal fine rileva il Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 recante Disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense, il quale, all’art. 2, prevede che il Consiglio dell’Ordine circondariale esegua le opportune verifiche sullo svolgimento dell’attività professionale di ogni singolo avvocato ogni tre anni.
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine deve raccogliere la documentazione con cui l’avvocato autocertifica di essere:
  1. titolare di una partita Iva (o sia membro di un’associazione professionale titolare di partita Iva);
  2. titolare di una polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esercizio della professione forense;
  3. titolare di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’Ordine;
  4. titolare di un’utenza telefonica utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale;
  5. nella disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell’attività professionale;
  6. in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.
Oltre a tali requisiti, la norma citata prevede che il Consiglio dell’Ordine deve accertare che l’avvocato abbia trattato almeno cinque affari per ogni anno del triennio considerato.

Ebbene, proprio tale ultima previsione è stata di recente oggetto di soppressione da parte del Ministero della Giustizia. In data 26 novembre 2021, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 174/2021, titolato “Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47”.
A partire dall’11 dicembre 2021 – data in cui il decreto entrerà in vigore – non sarà quindi più necessario per gli avvocati dimostrare di essersi occupati di almeno cinque affari all’anno.
Restano, invece, condizione per la permanenza dell’iscrizione all’albo gli altri requisiti indicati dal D.M n. 47/2016.


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