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Articolo 34 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Durata dei contratti associativi non convertiti

Dispositivo dell'art. 34 Norme sui contratti agrari

I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

  1. a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'articolo 29;
  2. b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell'articolo 29(1).

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo. Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953" "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l. n. 203 del 1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti dell'art 25, primo comma della medesima legge".

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