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Articolo 29 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Casi di esclusione della conversione

Dispositivo dell'art. 29 Norme sui contratti agrari

La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

  1. a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;
  2. b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

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