(massima n. 2)
Poiché l'art. 156, comma primo, c.c., nel subordinare il diritto di un coniuge all'assegno di mantenimento a carico dell'altro (purché al primo non sia stata addebitata la separazione), alla mancanza di redditi propri, non consente in alcun modo, in caso di addebitabilità della separazione ad entrambi i coniugi, di effettuare una graduazione fra le diverse responsabilità, è illegittimo il provvedimento del giudice del merito che riconosca l'assegno di mantenimento al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, in presenza della addebitabilità della separazione anche all'altro coniuge, fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del comportamento del beneficiario rispetto a quello dell'obbligato nella causazione dell'intollerabilità della convivenza.