(massima n. 1)
L'opponibilità, nei confronti del terzo titolare del diritto di proprietà, del provvedimento di assegnazione della casa al coniuge divorziato o separato, secondo le previsioni, rispettivamente, dell'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74 (modificativo dell'art. 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), e dell'art. 155 c.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989 (e della successiva ordinanza della medesima Corte n. 20 del 1990), riguarda le ipotesi in cui detta titolarità sia stata acquisita dopo l'indicato provvedimento, mentre, nel caso in cui l'acquisto della proprietà stessa sia anteriore, il relativo diritto non può essere pregiudicato dall'assegnazione (salva restando la previsione dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 sul subingresso nel rapporto di locazione del coniuge assegnatario).