(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale in sede di separazione personale dei coniugi di assegnazione della casa coniugale ad uno di essi – ancorché di proprietà esclusiva dell'altro - conferisce al coniuge assegnatario un diritto personale di abitazione con tutte le facoltà ad esso inerenti con la conseguenza che lo stesso assegnatario può legittimamente provvedere al cambiamento della serratura della porta d'ingresso della detta abitazione senza che ciò possa configurare spoglio, risultando interdetto il godimento del coniuge non assegnatario quale debito e valutato effetto del provvedimento presidenziale di attribuzione del diritto di abitazione all'altro coniuge.