(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare, oggetto di proprietà comune, può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori (e quindi all'infuori del caso contemplato dall'art. 155 quarto comma, c.c.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'obbligo di mantenimento dell'uno in favore dell'altro).