(massima n. 1)
La decisione di attribuire la casa coniugale al coniuge che ne sia soltanto comproprietario, adottata nel corso del giudizio di separazione, ove non sia riconducibile al disposto dell'art. 155 c.c., deve intendersi adottata sul presupposto che il beneficiario abbia diritto al mantenimento, in quanto la prole vive in una cittā diversa da quella ove č ubicata la precedente casa familiare. Ne consegue che, ove difetti il diritto al mantenimento deve riconoscersi, nello stesso giudizio di separazione la possibilitā di chiedere all'altro coniuge un corrispettivo adeguato al beneficio economico che ha ricevuto senza alcun titolo giustificativo.