(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del periodo di comporto, l'art. 2110 c.c. rinvia alla legge, ai contratti collettivi, agli usi e all'equità, onde è possibile ricorrere a quest'ultima solo in assenza delle altre fonti; ne consegue che quando la contrattazione collettiva disciplini il comporto per sommatoria, il giudice deve attenersi alla relativa disposizione senza possibilità di sostituirla o integrarla col ricorso all'equità. (Nella specie, essendo stato previsto dal contratto collettivo un comporto per sommatoria della durata di tre o sei mesi a seconda che l'anzianità del lavoratore fosse inferiore o superiore ai dieci anni, era stata richiesta al giudice di merito la determinazione equitativa di un ulteriore periodo di comporto, di durata intermedia rispetto ai due già fissati, per i dipendenti prossimi al raggiungimento dei dieci anni di servizio; in applicazione del principio suesposto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato il più breve periodo di tre mesi al lavoratore che non raggiungeva i dieci anni di servizio, pur essendovi prossimo).