Cassazione civileSez. Lavorosentenza n. 239del 7 gennaio 2005
(1 massima)
(massima n. 1)
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la malattia del dipendente non č nullo, ma rimane sospeso fino alla guarigione del dipendente, e da quel momento torna a riprendere la sua efficacia.