(massima n. 1)
In ipotesi di avvenuto superamento del periodo di comporto, l'accettazione, da parte del datore di lavoro, della ripresa della attivitā lavorativa del dipendente non equivale di per sé a rinuncia al diritto di recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 2110 c.c., e quindi non preclude (salvo diversa previsione della disciplina collettiva) l'esercizio di tale diritto, ferma peraltro la necessitā della sussistenza di un nesso causale fra la intimazione del licenziamento ed il fatto (superamento del periodo di comporto) addotto a sua giustificazione. La prova della sussistenza di tale nesso (che č in re ipsa in ipotesi di licenziamento intimato non appena superata la soglia del comporto) deve essere fornita dal datore di lavoro nel caso di licenziamento intimato dopo un apprezzabile intervallo, mentre, nel caso di licenziamento intimato dopo pochi giorni dalla riammissione in servizio, č onere del lavoratore provare che tale riammissione costituisce nel caso concreto eventualmente in concorso con altri elementi una manifestazione tacita della volontā del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso. Tale criterio temporale di discriminazione dell'onere probatorio ha, peraltro, valore solo indicativo, spettando in definitiva al giudice di merito (che č tenuto a dare ragione del proprio convincimento) valutare la congruitā o meno (con riguardo, in particolare, alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa) del tempo intercorso fra la ripresa del lavoro ed il licenziamento.