(massima n. 1)
La mancata funzionalità di fatto del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel posto di lavoro impedisce la maturazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi — sebbene la ricostituzione de iure del rapporto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 comporti l'equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative della loro mera utilizzabilità — perché tali compensi presuppongono necessariamente l'espletamento del lavoro in un periodo in cui il lavoratore non ha l'obbligo di lavorare.