(massima n. 1)
Il potere del giudice della separazione di assegnare l'abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori (art. 155 quarto comma c.c., nel testo fissato dall'art. 36 della L. 19 maggio 1975, n. 151) include la facoltą di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze di detti figli e del genitore cui sono affidati, ed altresģ abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco come autonoma unitą abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilitą essere reso indipendente dal resto della costruzione).