(massima n. 1)
Dal mancato godimento delle ferie deriva — una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione — il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella «mora del creditore»). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui si era escluso il diritto all'indennità sostitutiva, in relazione a ferie che non erano state godute a causa della risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore in esodo anticipato in base ad una legge speciale, e alle previsioni dell'art. 52 del C.C.N.L. del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il quale non prevede l'indennità sostitutiva delle ferie e, in caso di risoluzione del rapporto, subordina il godimento del «periodo completo annuale di ferie» alla possibilità di fruirne prima della risoluzione).