(massima n. 1)
Il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale — non goduto nell'anno di riferimento per fatto imputabile al datore di lavoro — trova il suo fondamento nell'art. 2058 c.c. (dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale) aggiungendosi che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica — e più in generale agli interessi esistenziali — del lavoratore il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Ne consegue che devono considerarsi nulle le clausole, anche collettive, che a fronte della suddetta evenienza prevedano, in via esclusiva, l'indennità sostitutiva del periodo feriale. Il lavoratore che abbia subito l'evento ha, infatti, in primo luogo diritto al risarcimento in forma specifica che può tramutarsi in diritto al risarcimento del danno per equivalente (indennità sostitutiva) ove il primo risulti eccessivamente oneroso per il datore di lavoro, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2058 c.c. citato.