(massima n. 1)
Alla contrattazione collettiva (e, nel suo ambito, a quella individuale) compete di determinare i precisi criteri di computo della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, poiché né l'art. 36, terzo comma, Cost., né l'art. 2109 c.c. contengono previsioni al riguardo e la stessa Convenzione dell'O.I.L. 24 giugno 1970 n. 132 (ratificata e resa esecutiva con la legge n. 157 del 1981), nel garantire al lavoratore in ferie «almeno la normale o media retribuzione», non impone una nozione di retribuzione omnicomprensiva o comunque inderogabile, ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. Tuttavia, poiché l'art. 36 Cost. pone non solo il principio della irrinunciabilità delle ferie, ma anche quello della loro effettiva fruizione, la facoltà della contrattazione collettiva di fissare la retribuzione per il periodo feriale trova un limite, sindacabile dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, primo e terzo comma, Cost., nella necessità che il livello di tale retribuzione sia adeguato ad assicurare l'indifferenza del lavoratore circa l'effettiva fruizione delle ferie stesse. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza impugnata che, in riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, aveva affermato la computabilità nella retribuzione feriale della tredicesima e della quattordicesima mensilità).