(massima n. 1)
Allorquando uno dei coniugi, in sede di separazione o di divorzio, invochi il provvedimento di assegnazione della casa familiare, e l'altro contesti tale qualitą all'immobile, ovvero al complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l'esistenza domestica della comunitą familiare, spetta a chi chiede il predetto provvedimento dimostrare la sussistenza della contestata qualitą; in difetto, al giudice č inibita l'applicazione delle speciali norme che disciplinano l'abitazione della casa familiare in caso di separazione o di divorzio, restando il rapporto assoggettato alla disciplina relativa ai diritti reali o personali di godimento degli immobili a seconda di quanto risulti dal titolo.