(massima n. 1)
Il lavoratore (subordinato) non può, contro l'espresso diniego dell'imprenditore, assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o di permessi, in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello stabilito dall'imprenditore medesimo o concordato con le rappresentanze aziendali oppure preventivamente stabilito all'inizio dell'anno, ciò contrastando con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività tecnico-produttiva dell'impresa.