(massima n. 1)
Spetta al datore di lavoro, nei limiti indicati dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie e dalla contrattazione collettiva, definire l'anno di riferimento e le modalitą di fruizione, nell'arco temporale dello stesso anno, delle ferie annuali che possono essere, in tutto o in parte, anticipate, differite o concesse contestualmente alla maturazione del relativo diritto. Non ha, infatti, valore normativo il criterio del godimento posticipato delle ferie sebbene esso possa costituire un valido canone ermeneutico nella ricostruzione della volontą delle parti diretta ad assicurare al lavoratore il rigoroso rispetto del riposo annuale.