(massima n. 1)
L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo settimanale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca — al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali — i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia — che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 Cost.) — e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.