(massima n. 1)
funzione delle ferie del lavoratore, di recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali, da cui consegue che le stesse maturino in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, non esclude che gli accordi collettivi delle parti sociali concordino validamene, non solo un periodo di ferie pił lungo di quello che risulterebbe dalla indicata proporzione, ma anche, nel caso in cui le ferie non possano essere godute in tale maggiore misura per l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, una misura dell'indennitą sostitutiva ragguagliata alle ferie dovute per l'intero anno, cosģ derogando anche per l'indennitą al principio di proporzionalitą (fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4, comma quattordicesimo del Ccnl 1993/1995, in collegamento con l'art. 52 del Ccnl 1990/1992 dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).