(massima n. 1)
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro domenicale (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di un trattamento economico-normativo differenziato (rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale) e complessivamente più favorevole, sempreché, secondo un'indagine riservata al giudice del merito, il relativo vantaggio (non irrazionale o manifestamente irrisorio) risulti sinallagmaticamente collegabile — anche solo per la mancanza, in concreto, di ogni diversa possibile ragione giustificativa — alle prestazioni domenicali imposte dai turni. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che, alla stregua dei contratti collettivi 1 settembre 1979 e 25 febbraio 1983 per i dipendenti dell'Enel, la penosità del lavoro domenicale, fosse compensata da una frazione — pari all'1,6 per cento — dell'indennità di turno nonché da un permesso retribuito annuo di otto giorni e che tale beneficio e la predetta indennità, pari all'8 per cento del minimo di paga, fossero idonei a compensare anche la prestazione aggiuntiva dei dieci minuti supplementari di lavoro quotidiano connessi allo svolgimento dei turni).