(massima n. 1)
Il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi, compenso che non può essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario in quanto, essendo mediamente rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario. I suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare quanta parte di esso sia da imputare alla maggiore gravosità del lavoro domenicale in sé e quanta parte sia invece destinata a indennizzare in tutto o in parte l'usura psico-fisica per il mancato riposo dopo sei giorni di lavoro; ai fini di tale accertamento il giudice deve tener conto del principio secondo il quale in mancanza in concreto di diverse e specifiche ragioni di particolari attribuzioni patrimoniali si deve ritenere che esse siano dirette a compensare la prestazione così come imposta dal turno di lavoro. (Nella specie, concernente un dipendente di azienda editrice e stampatrice di giornali, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che fosse stato corrisposto un compenso adeguato per la suddetta causale in quanto le erogazioni contrattualmente previste per i lavoratori turnisti — e cioè, oltre ad una maggiorazione dell ottanta per cento per il lavoro domenicale, un'indennità pari a tre ore di retribuzione, una ulteriore indennità ad personam per coloro che già godevano di un miglior trattamento economico alla data del 25 giugno 1972 per il lavoro domenicale, una gratifica annuale pari alla retribuzione di complessivi sessanta giorni — tenevano conto dei tratti caratteristici della prestazione ed in particolare del fatto che il lavoratore è chiamato a lavorare di domenica per l'edizione del lunedì, necessariamente doveva ritardare il riposo).