(massima n. 1)
Il danno per usura psicofisica derivante dalla prestazione dell'attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale senza recupero in un altro giorno non va quantificato necessariamente in una somma pari ad una retribuzione giornaliera, ma deve essere liquidato dal giudice di merito, eventualmente in via equitativa, secondo una motivata valutazione che tenga conto delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che — a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolatrici dell'ipotesi vietata della prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo — si limitino a disciplinare il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidetta. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, escluso che i compensi attribuiti ai lavoratori turnisti dagli artt. 16 e 17 del Ceni del 1976 per gli autoferrotranvieri avessero carattere risarcitorio, aveva liquidato equitativamente il danno in questione nella misura del 30 per cento della paga normale).