(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il lavoro si protrae per pił di sei giorni consecutivi con godimento del giorno di riposo compensativo con periodicitą differente rispetto a quella ordinaria, va corrisposto, in aggiunta al compenso destinato a retribuire la qualitą del lavoro prestato nella giornata della domenica, un compenso ulteriore come indennizzo per danno da usura. I suddetti compensi possono cumularsi alla stregua delle previsioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice di merito deve accertare quanta parte di esso sia da imputare alla maggiore gravositą del lavoro domenicale in sč e quanta parte sia, invece, destinata ad indennizzare in tutto o in parte l'usura psico-fisica per il mancato riposo dopo sei giorni di lavoro, tenendo conto che, ai fini del suddetto accertamento, il giudice, in mancanza in concreto di diverse e specifiche ragioni di particolari attribuzioni patrimoniali, deve ritenere che esse siano dirette a compensare la prestazione cosģ come imposta dal turno di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente dell'azienda editrice del quotidiano Il Tempo).