(massima n. 1)
Se di norma il riposo settimanale deve essere goduto dal lavoratore dopo sei giorni di espletamento dell'attività lavorativa, tale regola — come precisato dalla giurisprudenza costituzionale — non assume un valore assolutamente cogente, e non solo la legge ma anche i contratti collettivi o individuali possono prevedere una disciplina difforme, alla condizione che sussistano situazioni che la rendono necessaria a tutela di interessi apprezzabili, ed inoltre che non venga snaturato o eluso il rapporto — nel complesso — di un giorno di riposo e sei di lavoro, e che non vengano superati i limiti di ragionevolezza, sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto agli interessi del lavoratore, con particolare riguardo alla tutela della salute. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per una deroga contrattuale alla cadenza rigorosamente settimanale del riposo in relazione al lavoro prestato da lavoratori addetti alla stampa di giornali quotidiani, settore incluso dal D.M. 8 agosto 1972 tra le attività per cui il funzionamento domenicale risponde a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità).