(massima n. 1)
In relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette o — entro limiti di ragionevolezza — più giorni consecutivi con riposo compensativo, ove il lavoratore chieda maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, il giudice deve accertare se i compensi, in forma di indennità odi altro tipo di emolumento, previsti dal detto contratto in ragione di una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tutti gli aspetti per cui la prestazione del turnista, ancorché non sia «ontologicamente» straordinaria e non comporti propriamente un pregiudizio indennizzabile di diritti personali, si manifesti comunque maggiormente gravosa rispetto a quella degli altri, per essere svolta di domenica, dopo sei giorni lavorati e con il conseguente superamento — pur entro il limite delle otto ore giornaliere e delle quarantotto ore settimanali di cui all'art. 1 R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 — dell'orario settimanale considerato normale per la generalità dei lavoratori; nell'ambito di tale verifica, l'interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito non è suscettibile di censura in sede di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e se sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie relativa al lavoro prestato dagli operai turnisti per l'edizione a stampa dei giornali quotidiani).