(massima n. 1)
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di sette giorni consecutivi può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura. Ne consegue che con riferimento al regime, applicabile nella specie, anteriore al d.l.vo n. 66 del 2003, quando il lavoratore chieda compensi maggiori rispetto a quelli già corrisposti facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare se secondo i meccanismi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva sia assicurato un trattamento complessivo adeguato, ai sensi dell'art. 36 Cost., in relazione al disagio di dovere aspettare più di sei giorni l'interruzione del lavoro e con correttivi per impedire l'eccessiva frequenza e lunghezza del periodo di lavoro non interrotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento all'attività prestata dai tecnici di palcoscenico turnisti della Fondazione Teatro alla Scala aveva ritenuto che fin dal contratto integrativo aziendale del 1989, per compensare il particolare atteggiarsi della prestazione lavorativa legata alle rappresentazioni teatrali, era stato previsto un particolare trattamento tendente a riequilibrare il disagio di dovere continuare l'attività lavorativa oltre il sesto giorno, con il vantaggio di una giornata in più di riposo al mese e di due giorni liberi consecutivi, stimando il trattamento stesso in valutazione globale con gli altri benefici economici, e ritenendo che essi garantissero un trattamento complessivo adeguato in relazione all'art. 36 Cost.).