(massima n. 1)
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per lo svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale - a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell'attuale contesto socio - economico - può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore e che, dall'altro, l'attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell'orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di godere del periodo di riposo).