(massima n. 1)
La legittimitā, a norma dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in relazione all'attivitā lavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso, determinabile anche equitativamente, a titolo non di risarcimento ma di indennizzo per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione indennitaria che č satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penositā del lavoro prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso ma nell'arco della settimana non č escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penositā del lavoro festivo, anche l'usura dell'attivitā lavorativa prestata nel (od anche oltre il) settimo giorno consecutivo. Ne consegue che, nella determinazione dell'indennizzo in via equitativa deve farsi riferimento, pių che alla retribuzione in senso proprio, quale prevista dall'art. 36, primo comma, Cost., alla specificitā dell'indennizzo di un peculiare sacrificio.