(massima n. 1)
La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige, per la sua particolare onerositą, uno specifico compenso, che, trovando causa nello stesso rapporto di lavoro, ha natura retributiva e non risarcitoria o di indennizzo; alla sua determinazione - in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo - provvede il giudice sulla base di una motivata valutazione che tenga conto dell'onerositą della prestazione lavorativa. (Nella specie, relativa a personale ospedaliero impiegato in turni di sette giorni continuativi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, alla stregua delle previsioni del c.c.n.l. 16 settembre 1995 applicabile, aveva escluso la previsione di ogni remunerazione per la gravositą dei turni, atteso che gli stessi giorni di riposo compensativo erano funzionali solo a riequilibrare, nell'arco del mese, il rapporto di lavoro rispetto alle pause e non ad attribuire riposi ulteriori, ed aveva, pertanto, riconosciuto una maggiorazione della retribuzione per l'attivitą svolta oltre il sesto giorno).