(massima n. 1)
Il riposo compensativo (sia esso conseguente all'introduzione della cosiddetta settimana corta, ovvero alla riduzione dell'orario settimanale normale) costituisce solo uno strumento per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale o per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (nonostante la riduzione dell'orario normale settimanale); tale riposo, pertanto, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non č assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dā quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell'ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festivitā infrasettimanale, ferma restando la possibilitā di un risarcimento nell'ipotesi in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festivitā non sia stato trasferito ad altra data. (Nella specie, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la S.C. ha escluso che, per le ipotesi di riposo compensativo coincidente con una festivitā, la contrattazione collettiva o la legislazione in materia prevedevano una retribuzione aggiuntiva).