(massima n. 1)
Poiché la norma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954, sul trattamento economico che deve essere corrisposto al lavoratore in occasione delle ricorrenze festive ivi previste, si riferisce ai soli lavoratori retribuiti «non in misura fissa», ai lavoratori invece retribuiti in misura fissa (che nella festivitą non abbiano prestato attivitą lavorativa) non spettano emolumenti suppletivi rispetto alla retribuzione corrisposta riguardante il periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva, e quindi per gli stessi lavoratori non si pone neanche un problema di individuazione della base di computo del trattamento per le festivitą infrasettimanali, in difetto di specifiche disposizioni contrattuali di miglior favore rispetto alla disciplina legale.