(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 155, quarto comma, c.c. secondo cui in caso di separazione l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile al coniuge cui vengono affidati i figli non č applicabile, neppure in via estensiva, all'ipotesi di separazione di coniugi con i quali conviva il figlio nato da un precedente matrimonio di uno di essi e non legato, quindi, da alcun vincolo di filiazione con l'altro coniuge.