(massima n. 1)
In tema di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5, comma terzo, ultima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, prevede che il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa facendo specifico riferimento alle festività nazionali (25 aprile e 1 maggio), restando esclusa l'estensione di tale trattamento (non contemplata neppure dalla disciplina contrattuale) in relazione alle ricorrenze festive e semifestive ulteriori, istituite contestualmente, atteso che l'applicabilità del trattamento suddetto — in forza degli artt. 2, lettera e), e 3 della legge n. 90 del 1954 — ad ogni giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono del luogo in cui si svolge il lavoro, è prevista limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro compiute. Né è ravvisabile violazione degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la diversità di posizione dei lavoratori — a seconda che siano retribuiti o meno in misura fissa — giustifica il diverso trattamento.