(massima n. 1)
In tema di compenso per le festivitą infrasettimanali, il compenso aggiuntivo, previsto dall'art. 5, terzo comma (ultima parte), della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 (corrispondente all'aliquota giornaliera), spetta al lavoratore retribuito in misura fissa senza distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 c.c. e si riferisce alle giornate di festivitą nazionali cadenti di domenica non lavorate e anche alle altre festivitą indicate dalla legge, in ragione del fatto che l'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la suddetta estensione unicamente in favore dei lavoratori, dipendenti da privati, retribuiti in misura non fissa. Ne consegue che, per il trattamento retributivo riguardante le festivitą diverse da quelle nazionali, in assenza di una disciplina legale, occorre riferirsi a quella della contrattazione collettiva, la quale - per i dipendenti dell'AMA - prevede (artt. 12 e 30, quinto comma, del CCNL Federambiente del 1° ottobre 1991) una nozione (retribuzione globale), il cui significato viene nel medesimo contratto individuato nella somma della retribuzione individuale e delle indennitą aventi carattere fisso e continuativo, che non comprende i ratei delle mensilitą aggiuntive, gli EDR e la c.d. indennitą di anzianitą pregressa.