(massima n. 1)
Ove sia stata prestata attività lavorativa in giornate festive destinate al riposo, senza recupero in un'altra giornata, dalla violazione degli artt. 36 Cost. e 1218 c.c. discende automaticamente (cioè senza bisogno della relativa prova) una distinta e separata ragione di danno, relativa all'usura psicofisica dipendente dalla mancata fruizione del riposo, anche nel caso in cui sia stata corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo. Né tale diritto — derivante da un inadempimento contrattuale e quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale — è precluso dall'adesione spontaneamente prestata dai lavoratori al lavoro festivo, data l'irrinunciabilità del diritto al riposo, costituzionalmente tutelato in quanto coinvolgente l'interesse fondamentale della tutela della salute.