(massima n. 1)
L'esigenza del riposo settimanale del lavoratore, volta ad evitare a quest'ultimo il pregiudizio di un accumulo di fatica fisica e psichica, viene rispettata allorché la contrattazione collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina convenzionale per il lavoratore più favorevole di quella legale, faccia riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, senza però mai superare, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario massimo e di straordinario legislativamente indicati al fine di tutelare la salute del lavoratore; pertanto, ove la prestazione lavorativa si svolga su turni di giorni lavorativi consecutivi seguiti da giorni di riposo all'interno di un ciclo di più settimane, il superamento dell'orario normale massimo indicato dalla contrattazione collettiva, ai fini del riconoscimento dello straordinario e delle relative maggiorazioni, deve essere accertato con riferimento alla media del lavoro nelle settimane di calendario comprese entro il più lungo arco temporale, corrispondente ai diversi cicli dei turni lavorativi avvicendati. (Fattispecie relativa all'accordo aziendale 12 dicembre 1986 per i dipendenti dell'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli, cui non era applicabile ratione temporis la nuova disciplina ex art. 13 legge 24 giugno 1997, n. 196).