(massima n. 1)
In consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge 13 agosto 1969, n. 591, al D.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, alla legge 16 settembre 1977, n. 1188 ed al D.P.R. 23 giugno 1982, n. 374, evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in 5 giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza del-l'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali), sicché i giorni suddetti non possono considerarsi festivi od assimilarsi al giorno di riposo settimanale. (La S.C., applicando ai rapporti di lavoro disciplinati dal c.c.n.l. per il comparto della sanitą pubblica il principio, di portata generale, gią affermato, per il personale ferroviario, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'indennitą di effettiva presenza al lavoro anche nei giorni di riposo compensativo, sul presupposto che esse costituissero, per definizione, l'equivalente di una giornata lavorativa).