(massima n. 2)
La circostanza . che il lavoro notturno sia prestato con regolaritą secondo turni periodici - e cioč con modalitą che, a norma dell'art. 2108, secondo comma, c.c. escluderebbero la necessitą di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno, nonostante tale regolaritą, a norma di disposizione di maggiore favore del contratto collettivo, nel computo di quei trattamenti economici - quale le mensilitą supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione, se per questi trattamenti il contratto collettivo fa riferimento ad una nozione di retribuzione comportante la non rilevanza di detta maggiorazione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, interpretata la clausola del C.C.N.L. applicabile ai dipendenti aeroportuali contenente la definizione della nozione di «retribuzione mensile di fatto», aveva escluso la computabilitą della maggiorazione per lavoro notturno ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilitą, la cui contemporanea previsione aveva reputato integrare un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione della sola gratifica natalizia da parte dell'accordo interconfederale 17 ottobre 1946, esteso erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1979, n. 1070, facente riferimento per il computo di questa gratifica alla nozione di retribuzione globale di fatto).