(massima n. 1)
In mancanza di una previsione contrattuale che obblighi il lavoratore alla prestazione lavorativa di sabato, il comportamento, anche se protratto per lungo tempo, di mancata opposizione alla prestazione dell'attività lavorativa nella giornata di sabato (una volta ogni tre settimane) è espressione di un consenso ad accettare di svolgere la prestazione lavorativa non dovuta, manifestato di volta in volta, anche tacitamente, in occasione delle singole giornate lavorate, ma da ciò non può desumersi la volontà del lavoratore di obbligarsi anche per il futuro a svolgere tale prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al lavoratore che, dopo aver svolto diverse volte il lavoro nel turno di sabato oltre le 40 ore settimanali, previsto dall'azienda ma non dal contratto aziendale né da quello collettivo, si era successivamente rifiutato di continuare a sottostare all'imposizione aziendale in tal senso).