(massima n. 1)
L'obbligo di fedeltā a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltā incombente sul lavoratore ex art. 2105 c.c., č sufficiente la mera preordinazione di una attivitā contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire violazione dell'obbligo di fedeltā l'attivitā del dipendente volta alla costituzione di una societā, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attivitā economica-commerciale svolta dal datore di lavoro.).