(massima n. 1)
L'obbligo di fedeltą a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto pił ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli arti. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimitą del licenziamento irrogato, per violazione dell'obbligo di fedeltą, ad un lavoratore che aveva svolto la pratica legale curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro, ritenendo irrilevante la scarsa complessitą dell'attivitą o il ridotto impegno richiesto dalla stessa).