(massima n. 2)
Per l'art. 2120 c.c., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese. L'esclusione di una o pił voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontą della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi. (Nella specie, la S.C., con riferimento al contratto per i dipendenti ACEA, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto rientranti, nella base retributiva annua, l'assegno ad personam e l'indennitą di presenza del 9 per cento, respingendo la tesi dell'ACEA che si era limitata a menzionare un accordo siglato il 10 marzo 1983, ove erano indicate le voci retributive da prendere in considerazione ai fini della determinazione del T.F.R., senza includere le indennitą controverse, senza neppure produrre tale accordo).