(massima n. 1)
La legge 13 maggio 1985, n. 190, che ha introdotto la nuova categoria dei «quadri nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095 c.c., pur non contenendo una precisa definizione della medesima e prevedendo che i relativi requisiti di appartenenza siano stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale «in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa» (art. 2, comma secondo), fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati e specificando che i suoi appartenenti svolgono in maniera continuativa funzioni «di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'impresa» (art. 2, comma secondo). Ferma restando l'eventuale funzione sussidiaria delle previsioni legali in assenza di fonti contrattuali integrative, la contrattazione collettiva deve attenersi a detti criteri, la cui violazione comporta la sua illegittimità, ed anche la nullità delle sue disposizioni ove sia dimostrato che la violazione della norma imperativa di legge leda interessi vitali dei lavoratori, in quanto tali di rilievo pubblicistico. (Nella specie, la S.C., confermato l'accertamento del giudice di merito circa la non spettanza al ricorrente, dipendente delle Ferrovie dello Stato, della ottava categoria — ricondotta dalla contrattazione collettiva insieme alla nona all'area dei quadri —, ha rigettato altresì il motivo di ricorso diretto a censurare il mancato rilievo della nullità di tale contrattazione e la mancata diretta applicazione della normativa legale, poiché il ricorrente non aveva dedotto elementi atti a suffragare la nullità delle disposizioni contrattuali).