(massima n. 1)
La figura professionale del dirigente — che in mancanza di una previsione della disciplina collettiva del rapporto di lavoro va determinata alla stregua della nozione legale di tale categoria — è caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un settore di essa. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha negato la sussistenza di tali requisiti per l'attività di un legale incaricato della trattazione del contenzioso dell'ente datore di lavoro, escludendo l'esistenza di una specifica previsione della contrattazione collettiva per i dipendenti dell'Enel, relativa alla figura del dirigente che svolge in campi specialistici un ruolo autonomo caratterizzato da un grado di professionalità particolarmente elevato).