(massima n. 1)
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri. di iniziativa e di discrezionalitā che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilitā ad alto livello (c.d. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che č preposto ad un singolo ramo di servizio; ufficio o reparto e che svolge la sua attivitā sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilitā (c.d. pseudo-dirigente). L'accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l'inquadramento del funzionario nell'una o nell'altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimitā soltanto per vizi di motivazione. II licenziamento ad nutum a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo, č applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente č soggetto alle norme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era attenuta, con motivazione logica ed adeguata, ai richiamati principi, riconoscendo all'intimato la qualifica di pseudo-dirigente e l'applicazione allo stesso della cosiddetta tutela reale).