(massima n. 1)
La figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti, di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, correttamente interpretando la contrattazione collettiva relativa sia alla dirigenza, che al personale impiegatizio della Federconsorzi, aveva escluso che si potesse riconoscere la qualifica dirigenziale — che, in base al C.C.N.L. applicabile, spettava, tra l'altro, ai responsabili di «branche di attività di rilevante importanza» — a lavoratore responsabile di un ufficio autonomo alle dirette dipendenze della direzione generale, giacché correttamente inquadrato nella qualifica di impiegato di primo livello, la quale, in base al C.C.N.L. di settore, includeva anche i preposti ad un ufficio autonomo, non dipendenti da un coordinatore ma direttamente da un dirigente).