(massima n. 1)
Quando il rapporto di lavoro č regolato da contratti collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve essere condotto alla stregua di tale disciplina le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria e non giā in base a criteri distintivi elaborati in astratto, come quelli fondati sul carattere manuale o intellettuale della prestazione di lavoro o sul tipo di collaborazione prestata dal dipendente, essendo d'altro canto esclusa la diretta applicabilitā dei criteri di qualificazione contenuti nella disciplina legale del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1925, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562.