(massima n. 1)
Nel caso di espletamento da parte del lavoratore subordinato di una pluralitą di mansioni in favore del medesimo datore di lavoro, sono riconducibili nell'ambito di un unico rapporto, secondo la qualifica corrispondente alla mansione principale, le attivitą a questa collegate da un vincolo di accessorietą mentre sono inquadrabili in un distinto rapporto le prestazioni che siano svolte in orari diversi e siano autonomamente contemplate dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del lavoratore ad un'autonoma retribuzione in relazione all'attivitą di amministratore di una societą svolta per conto del datore di lavoro al di fuori dell'orario previsto dal contratto di lavoro).